Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 15
(Iniziativa)
1. L’iniziativa di cui all’articolo 133, primo comma, della Costituzione, diretta all’istituzione di nuove province, spetta a ciascuno dei comuni destinati ad essere ricompresi nell’istituenda provincia.
2. L’iniziativa può esplicarsi a norma delle procedure di cui al presente capo, se viene assunta da un numero di comuni non inferiore a un terzo di quelli ricompresi nell’area territoriale della nuova provincia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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