Legge Regionale
15 dicembre 2006
, N. 29
Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali
(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29
Art. 16
(Deliberazioni dei consigli comunali proponenti)
1. L’iniziativa si esercita mediante deliberazione assunta dai consigli comunali proponenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le deliberazioni consiliari, oltre a rispondere ai criteri di cui all’articolo 21 del d.lgs. 267/2000, devono contenere:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia