Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 19
(Iniziativa)
1. L’iniziativa diretta al mutamento delle circoscrizioni provinciali ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, spetta al comune il cui territorio sia ubicato sul confine interprovinciale, ovvero sia limitrofo ad esso.
2. L’iniziativa si esercita mediante deliberazione del consiglio comunale interessato, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il comune interessato, prima di esercitare l’iniziativa di cui al primo periodo, può indire un referendum consultivo o attivare altre forme di consultazione della popolazione, secondo modalità definite nello statuto comunale ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 267/2000.(15)
NOTE:
15. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 30 maggio 2025, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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