Legge Regionale 27 febbraio 2007 , N. 5

Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)

(BURL n. 9, 2° suppl. ord. del 02 Marzo 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-02-27;5

Art. 1
(Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, ai sensi della legge 144/1999)
1. Il nucleo di valutazione di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), già individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 2764 del 22 dicembre 2000, assume la denominazione di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge 144/1999, di seguito denominato Nucleo, e svolge tutte le funzioni di supporto nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dalla Regione.
2. Il Nucleo si articola in un comitato d’indirizzo e in una unità tecnica.(1)
3. Il comitato d’indirizzo è composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, dall’Assessore competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, dall’Assessore competente in materia di risorse, o suo delegato, dall’Assessore competente in materia di territorio, o suo delegato, e dai coordinatori dell’unità tecnica di cui al comma 2. Il comitato d’indirizzo definisce gli indirizzi generali dell’attività dell’unità tecnica e valuta i risultati conseguiti sulla base di una relazione finale sull’attività svolta dalla stessa. Il Comitato d’indirizzo si riunisce su richiesta di uno dei suoi componenti.(2)
4. L’unità tecnica è dotata di autonoma capacità valutativa e di piena responsabilità in relazione agli aspetti di propria competenza.(3)
5. All’Unità tecnica competono: funzioni di supporto alla programmazione e valutazione di piani e programmi, di valutazione dei progetti di investimento, di promozione e diffusione di strumenti metodologici; funzioni di promozione e sostegno della collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere infrastrutturali di interesse pubblico, avvalendosi della società finanziaria regionale. Spettano, in particolare, all’Unità tecnica:(4)
a) le funzioni del nucleo di valutazione regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34);
b) le funzioni dell’Unità regionale per la finanza di progetto, di cui all’articolo 1, comma 12, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9-ter della l.r. 34/1978);
c) le funzioni di valutazione dei programmi e progetti di cui alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL));
d) (5)
e) le funzioni di valutazione dei Programmi Integrati di Sviluppo Locale (PISL) e dei Contratti di Recupero Produttivo di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) e al regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 (Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale").
6. E’ facoltà delle direzioni regionali chiedere all’unità tecnica di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici, ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento che ne prevedano il parere obbligatorio; a tal fine, l’unità stessa verifica la congruità tecnico-amministrativa dei progetti alla normativa vigente e agli standard tecnici attinenti al settore delle opere pubbliche.(6)
7. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale:
a) sono specificate le funzioni di cui ai commi 5 e 6, prevedendo l’osservanza dei criteri e modalità stabiliti dalle singole leggi d’intervento e da altre disposizioni, nonché le modalità di espressione dei pareri di cui al comma 9, anche con riferimento al livello progettuale richiesto;(7)
a bis) sono stabiliti i criteri di carattere tecnico ed economico-finanziario in presenza dei quali le direzioni regionali possono richiedere i pareri di cui alle lettere a) e b) del comma 9;(8)
b) è determinata la composizione dell’unità tecnica, nel rispetto dei seguenti criteri:(9)
1) coordinamento dell’unità tecnica affidato congiuntamente al Direttore competente in materia di risorse finanziarie o suo delegato e al Direttore generale competente in materia di opere pubbliche o suo delegato;(10)
2) (11)
3) numero dei componenti dell’Unità tecnica non superiore a 20, di cui non più di 12 nominati tra soggetti esterni all’Amministrazione e dotati di qualificata esperienza e professionalità nel settore di competenza;(12)
4) (13)
c) sono determinate le modalità di nomina dei componenti, di organizzazione e di funzionamento dell’unità tecnica, la durata, nonché i compensi spettanti ai componenti esterni, prevedendo:(14)
1) che il conferimento degli incarichi avvenga con le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), sulla base delle valutazioni dei curricula presentati dai candidati;
2) che le attività di supporto e di segreteria dell’unità tecnica siano assicurate dalle direzioni regionali competenti in materia di risorse finanziarie e di opere pubbliche.(15)
8. Ai componenti dell’unità tecnica di cui al comma 4 si applicano le cause di esclusione e incompatibilità previste dalla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione).(16)
9. I pareri di cui al comma 6 riguardano:
a) progetti relativi a lavori pubblici sussidiati di cui all’articolo 3, comma 76, della l.r. 1/2000, fermi restando i limiti stabiliti dall’articolo 3, comma 77, della l.r. 1/2000 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati nonché quanto previsto dall’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);(17)
b) progetti relativi a lavori pubblici di competenza regionale;(18)
c) (19)
d) opere di edilizia sanitaria di importo superiore a 25 milioni di euro, finanziati per almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato, ricomprese in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale.
e) (19)
11. I pareri di cui al comma 9 sono resi entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.(21)
12. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di verifica, anche con riferimento al livello progettuale richiesto, dell’attuazione degli interventi, di cui all’articolo 3, comma 76, della l.r. 1/2000, attenendosi ai seguenti criteri:
a) responsabilità dell’ente appaltante relativamente alla validazione e all’approvazione dei progetti, alle perizie di variante in corso d’opera, agli accordi bonari, alle vertenze relative a contenziosi insorti con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo, alle proposte di risoluzione di contratti;
b) verifica, da parte delle competenti strutture regionali, della coerenza dell’attuazione degli interventi con i pareri espressi ai sensi del comma 9, sulla base di attestazioni rese dal responsabile unico del procedimento dell’ente appaltante ad integrazione delle funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al quadro economico;(22)
c) controllo tecnico e amministrativo relativo all’attuazione dell’intervento, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 106, della l.r. 1/2000.
13. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificate dalla legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, fino all’insediamento dell’unità tecnica di cui al comma 2, il nucleo di valutazione articolato nelle Unità tecniche Programmazione e Finanze e Lavori pubblici continua a operare secondo le competenze già previste per tali unità, ivi compresa l’espressione dei pareri dell’Unità tecnica Lavori pubblici relativamente ai progetti riguardanti lavori pubblici sussidiati o di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al primo periodo del presente comma, la Giunta regionale avvia le procedure per la costituzione della nuova unità tecnica.(23)
13 bis. A decorrere dall’insediamento di cui al comma 13, ogni riferimento contenuto in leggi, regolamenti o deliberazioni regionali all’Unità tecnica Programmazione e finanze e all’Unità tecnica Lavori pubblici si intende fatto all’unità tecnica di cui al comma 2.(24)
13 ter. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni del presente articolo modificate o abrogate dalla legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse.(24)
NOTE:
7. La lettera è stata modificata dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
9. La lettera è stata modificata dall'art. 35, comma 2, lett. h) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
12. Il numero è stato modificato dall'art. 35, comma 2, lett. k) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
14. La lettera è stata modificata dall'art. 35, comma 2, lett. m) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall'art. 35, comma 2, lett. o) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
19. La lettera è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. i) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. k) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
22. La lettera è stata modificata dall'art. 9, comma 1, lett. l) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
23. Il comma è stato sostituito dall'art. 35, comma 2, lett. t) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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