Legge Regionale
27 febbraio 2007
, N. 5
Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)
(BURL n. 9, 2° suppl. ord. del 02 Marzo 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-02-27;5
Art. 12
(Patrocinio e contributi del Consiglio regionale a favore di enti ed associazioni per iniziative di interesse regionale)(32)
1. Il Consiglio regionale può concedere il proprio patrocinio a carattere non oneroso ai seguenti soggetti richiedenti:
a) a) soggetti pubblici e soggetti di natura associativa che per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo, ovvero per natura giuridica o come deducibile dalle loro attività non perseguano fini di lucro (enti, istituzioni, associazioni, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge);
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di particolare interesse regionale e che siano coerenti con le disposizioni statutarie regionali di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, organizzate nel territorio regionale, ovvero su quello nazionale o all’estero su temi di interesse regionale.
3. Il Consiglio regionale può concedere, nei limiti del relativo fondo del proprio bilancio, contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale. I progetti per i quali viene richiesto il contributo al Consiglio regionale non possono godere di altri contributi regionali.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia