Legge Regionale 27 febbraio 2007 , N. 5

Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)

(BURL n. 9, 2° suppl. ord. del 02 Marzo 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-02-27;5

Art. 12
(Patrocinio e contributi del Consiglio regionale a favore di enti ed associazioni per iniziative di interesse regionale)(32)
1. Il Consiglio regionale può concedere il proprio patrocinio a carattere non oneroso ai seguenti soggetti richiedenti:
a) a) soggetti pubblici e soggetti di natura associativa che per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo, ovvero per natura giuridica o come deducibile dalle loro attività non perseguano fini di lucro (enti, istituzioni, associazioni, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge);
b) soggetti che perseguono fini di lucro, per iniziative non profit di eccezionale carattere benefico, sociale, culturale, umanitario e per iniziative fieristiche finalizzate a promuovere il territorio e le sue risorse economiche, produttive e turistiche. Testo punto elenco
2. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di particolare interesse regionale e che siano coerenti con le disposizioni statutarie regionali di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, organizzate nel territorio regionale, ovvero su quello nazionale o all’estero su temi di interesse regionale.
3. Il Consiglio regionale può concedere, nei limiti del relativo fondo del proprio bilancio, contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati, che non abbiano fini di lucro, per la promozione di iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale. Tali manifestazioni devono essere qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio regionale. I progetti per i quali viene richiesto il contributo al Consiglio regionale non possono godere di altri contributi regionali.
4. I soggetti che intendono fruire del patrocinio e dei contributi, di cui al presente articolo, devono farne domanda al Presidente del Consiglio regionale.
5. Le disposizioni attuative del presente articolo sono adottate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
NOTE:
32. L'articolo è stato sostituito dall'art. 35, comma 1, della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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