Legge Regionale 27 febbraio 2007 , N. 5

Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)

(BURL n. 9, 2° suppl. ord. del 02 Marzo 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-02-27;5

[Art. 14
(Disposizioni di salvaguardia per l’aeroporto di Montichiari)(33)
1. Al fine di non compromettere il potenziamento dell’aeroporto di Montichiari, secondo quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale, fino all’entrata in vigore del relativo piano territoriale regionale d’area ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, si applicano le disposizioni di salvaguardia di cui al presente articolo.(34)
2. Nell’ambito individuato dal comma 5è vietato ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione dei seguenti interventi relativi a edifici esistenti:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) restauro e risanamento conservativo;
c) ristrutturazione edilizia non comportante cambio di destinazione d’uso in senso residenziale;
c bis) ampliamenti previsti negli strumenti urbanistici vigenti, non comportanti cambio di destinazione d’uso, sino ad un massimo del 20 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per le attività produttive, e sino ad un massimo del 10 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per la funzione residenziale, senza possibilità di incremento delle unità immobiliari.(35)
3. Sono comunque fatte salve:
a) la possibilità di realizzare interventi strettamente connessi all’esercizio delle attività aeroportuali attuali;
b) la realizzazione degli interventi già assentiti e di quelli previsti da piani urbanistico-edilizi attuativi vigenti.
4. Sono altresì possibili, previa deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, attestante la sussistenza di condizioni di compatibilità rispetto al potenziamento dell’aeroporto:
a) l’attuazione delle previsioni di strumenti di pianificazione approvati dalla Regione;
b) l’approvazione e la successiva attuazione di accordi di programma di rilevanza regionale, già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) l’autorizzazione e la successiva attuazione di iniziative finalizzate al recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
5. La disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 trova applicazione nell’ambito A individuato dalla deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2009, n. VIII/10637.](36)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi