Legge Regionale
12 luglio 2007
, n. 12
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti
(BURL n. 29, 1° suppl. ord. del 17 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-12;12
Art. 8
(Norme transitorie e finali)
1. Le province adottano i piani provinciali di cui all'articolo 20 della l.r. 26/2003 nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui al comma 7 entro il 29 febbraio 2008 e li trasmettono alla Regione entro il 31 ottobre 2008. Decorso inutilmente tale termine perentorio, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 13 bis della l.r. 26/2003 e nomina il presidente della provincia interessata commissario ad acta.(2)
2. Entro il 31 ottobre 2007, la Giunta regionale individua i finanziamenti regionali ai quali le province non possono accedere a causa dell'inerzia nel compimento dell'atto obbligatorio di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. 24/2006, la Regione rilascia l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione dei rifiuti di cui al d.lgs. 59/2005 previa l'acquisizione del parere vincolante della provincia espresso per gli ambiti di competenza e, se negativo, alle condizioni di cui al comma 4. Il parere della provincia è obbligatorio, ma non vincolante per gli impianti di incenerimento dei rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. 26/2003.
4. In sede di Conferenza di servizi, in caso di parere negativo motivato la Provincia produce, solo per gli impianti esistenti, l'accordo contrattuale raggiunto con i gestori di altri impianti ai quali conferire la quantità di rifiuti destinabile dal territorio provinciale all'impianto oggetto dell'istanza. In caso di mancata produzione dell'accordo contrattuale, la Conferenza dei servizi prosegue l'istruttoria e il parere provinciale non è più considerato vincolante. Il provvedimento finale, se positivo e relativo a discarica, contiene la prescrizione di vincolare la volumetria necessaria allo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dalla provincia interessata.
5. I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione per impianti non soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, di cui al comma 3, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione secondo le disposizioni vigenti. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, della l.r. 24/2006, le istanze pervenute alla Regione dopo l'entrata in vigore della presente legge sono inviate alla provincia competente per territorio.
6. In sede di procedura di rinnovo dell'autorizzazione relativa agli impianti di cui alla seconda parte della lettera d) del comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 26/2003, la provincia competente acquisisce il parere vincolante della Regione, espresso sulla base delle previsioni dei piani provinciali e in relazione all'utilizzo dell'impianto per un bacino di utenza sovraprovinciale.
7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2005, n. 220, recante l'approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, con l'individuazione di ulteriori indirizzi e criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che prevedano una distanza minima dalle discariche già in esercizio, esaurite o da bonificare, una densità massima delle aree destinate agli impianti per unità di superficie, anche distinguendo in base alla tipologia e una distanza minima dalle zone di protezione speciale, dai siti di importanza comunitaria e dalle aree protette e che tengano conto dei criteri e degli indirizzi indicati nel piano territoriale paesistico regionale. Il provvedimento dovrà tenere conto che nelle aree di pregio agricolo e, in particolare, per quelle DOC, DOCG, per quelle coltivate a riso e in quelle limitrofe, non possono essere autorizzate discariche.(3)
7 bis. Nelle more dell’individuazione nel programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) di modalità specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative a discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, è avviato l’aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025.(4)
7 ter. Nelle more dell’approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e del piano territoriale metropolitano (PTM) e loro varianti che introducono elementi di salvaguardia aggiuntiva di cui all’articolo 16, comma 2 ter, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e di termovalorizzatori di rifiuti o di ampliamento degli esistenti, pendenti tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024’ e la data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo periodo del comma 2 ter dell’articolo 16 della l.r. 26/2003, sono sospesi fino all’approvazione di tale deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2025. La Regione, ricevuta la documentazione da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, procede secondo quanto previsto al comma 2 ter dell’articolo 16 della l.r.26/2003. I criteri di idoneità o di non idoneità alla localizzazione degli impianti di incenerimento e di termovalorizzatori dei rifiuti, derivanti dalla procedura di cui al precedente periodo, si applicano anche ai procedimenti di cui al primo periodo del presente comma.(4)
7 quater. Nelle aree di cava, anche cessata, nelle aree produttive, nelle aree degradate e in quelle da riqualificare, collocate all’interno dei territori indicati dai disciplinari di cui alle aree DOC e DOCG, il programma regionale di gestione dei rifiuti prevede la possibilità che siano autorizzate discariche solo previa valutazione sito specifica, costituendo tale localizzazione criterio penalizzante. In sede di previsione dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all’articolo 199, comma 3, lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il programma regionale di gestione dei rifiuti dettaglia le modalità per l’individuazione delle aree, di cui al precedente periodo, in cui possono essere autorizzate discariche, definisce le ulteriori misure di tutela e individua i soggetti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo.(5)
8. Entro il 30 giugno 2012, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2003, n. 15944, recante delega alle province delle funzioni amministrative in materia di impianti e di operazioni relative a rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento all'utilizzo dei fanghi in agricoltura allo scopo di ridurne la pericolosità nell'impiego e di valutarne la compatibilità con gli scopi agricoli in relazione alle caratteristiche dei suoli, alla loro utilizzazione, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento, nonché prevedendo una normativa che vincoli le autorizzazioni, utilizzando come riferimento la scala di bacino, individuando possibili interazioni dell’utilizzo dei fanghi con il rispetto della normativa connessa alla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, dando priorità all’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.(6)
9. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al comma 8, sono sospesi i procedimenti relativi alle istanze pendenti, ivi incluse quelle presentate dopo l’entrata in vigore della legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, per il rilascio di nuove autorizzazioni relative all'utilizzo dei fanghi in agricoltura. La sospensione non può comunque protrarsi oltre la data indicata al comma 8. Le autorizzazioni già rilasciate sono adeguate alle nuove disposizioni del provvedimento regionale di cui al comma 8 nei tempi e secondo le modalità indicate nel provvedimento medesimo.(7)
NOTE:
3. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e successivamente dall'art. 28, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 12. Vedi anche avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 9 agosto 2024, suppl. n. 32.
6. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7 e dall'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia