Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 12 bis
1. Nelle aree oggetto di ampliamento, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale”(8) ed è approvata secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale”(8), non sono consentiti:
e) l’ammasso anche a carattere temporaneo di materiali di qualsiasi natura all’esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi;
f) la captazione o deviazione di acque o attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque;
g) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico, di strade vicinali o consortili, di strade poderali o capezzagne, salvo autorizzazione dell’ente gestore;
j) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non nelle aree di pertinenza delle abitazioni e degli insediamenti produttivi o per la tutela di beni di elevato valore economico o ambientale; non possono comunque essere realizzate recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in calcestruzzo e simili;
k) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale;
l) l’allestimento e l’esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia