Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 12 septies
(Divieti)(17)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale delle Groane sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, introdurre specie vegetali non autoctone che possano alterare l’equilibrio naturale, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco, come regolamentati dall’ente gestore;
c) aprire ed esercitare l’attività di cava e miniera, nonché l’asportazione di minerali. Sono consentiti interventi strettamente occorrenti per l’attuazione di progetti di riqualificazione ambientale, idrogeologica e naturalistica approvati dall’ente gestore ivi comprese le vasche di laminazione idraulica;
d) aprire ed esercitare l’attività di discarica, nonché abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi a fini agricoli autorizzati dall’ente gestore;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani non autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo finalizzato alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto alla lettera a);
h) accendere fuochi all’aperto, se non connessi all’attività agricola o forestale, e ad eccezione di quanto praticato nelle aree destinate alla fruizione e nell’immediata adiacenza dei fabbricati;
i) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per i mezzi di pubblico servizio;
j) realizzare strade, elettrodotti aerei in alta tensione e reti di trasporto di vettori energetici in genere di nuova costruzione. Restano escluse dal divieto la viabilità minore, gli elettrodotti in media e bassa tensione interrati, le reti di distribuzione dei vettori energetici di servizio ad insediamenti esistenti e gli interventi di razionalizzazione e risanamento degli elettrodotti in alta tensione esistenti, comprese le opere di traslazione della linea, finalizzati alla tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici, nonché al miglioramento dell’impatto ambientale, territoriale e paesaggistico. I relativi progetti sono autorizzati dall'ente gestore, verificate le incidenze sugli habitat naturali e sui nuclei vegetazionali di particolare pregio e stabilite le eventuali misure mitigative e compensative locali;
k) esercitare attività sportiva edonistica con uso di motori a combustione interna;
l) non tenere al guinzaglio i cani all’esterno dei recinti attorno alle abitazioni.
2. Il regolamento del parco stabilisce le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 11, comma 4, della legge 394/1991 e dalle finalità del parco naturale di cui all’articolo 12 ter, comma 1.
3. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
17. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 29 aprile 2011, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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