Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 24 bis
1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, nelle aree oggetto di ampliamento nei comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino e Milano, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento, sono vietati gli interventi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), ad eccezione di quelli indicati ai punti 2) e 3).
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia