Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 34 bis
(Istituzione e finalità del Parco naturale)(29)
1. Il Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, istituito ai sensi dell’articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate), si propone le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità del territorio, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) mantenere e migliorare la presenza delle attività forestali ed agricole tradizionali del territorio mediante la migliore integrazione delle funzioni ecologiche, produttive e protettive del bosco e dei coltivi;
c) conservare i valori paesaggistici del territorio e delle attività tradizionali di utilizzo delle proprietà rurali;
d) promuovere e organizzare la fruizione dell'area ai fini didattici, scientifici, culturali, sociali e ricreativi;
e) difendere e migliorare gli equilibri idrogeologici-forestali;
f) concorrere al recupero delle architetture vegetali;
g) promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette limitrofe, all’individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria in scala 1:10.000, allegata ai corrispondenti atti di cui all’allegato A della presente legge.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
29. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 7 aprile 2008, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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