Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 34 quater
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all’articolo 34 bis, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del Piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:
a) alle zone forestali e di brughiera corrispondenti agli ambienti boscati aventi maggiore continuità ed estensione caratterizzati da forme vegetali strutturate e diversificate e da elevato valore ecologico e paesaggistico;
b) alle zone agricole tradizionali anche di ridotta dimensione in cui la gestione del territorio è prioritariamente finalizzata alla tutela del paesaggio, alla produzione ed all’uso sociale compatibile con l’ambiente e all’arricchimento floristico e faunistico;
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia