Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 34sexies
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, introdurre specie vegetali non autoctone che possano alterare l’equilibrio naturale, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco, come regolamentati dall’ente gestore;
d) aprire ed esercitare l’attività di discarica nonché abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere;
e) modificare il regime delle acque fatte salve le captazioni finalizzate al consumo umano o al mantenimento di un corretto assetto idrogeologico;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto al comma a);
h) accendere fuochi all’aperto, salvo che per la effettuazione di fuochi di ripulitura nell’ambito delle attività agro-forestali e nelle zone a ronco per le attività di uso sociale;
2. Al fine di mantenere la biodiversità devono essere previste adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale nella fase progettuale e realizzativa delle opere infrastrutturali che attraversano il Parco naturale.
3. Il Regolamento del parco di cui all’articolo 34 quinquies stabilisce le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 11, comma 4 della legge 394/1991.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia