Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 64
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive è attuato dall'ente gestore attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:
a) alla zona di riserva naturale, nella quale lo scopo è conservare l'ambiente nella sua integrità, sorvegliare l'orientamento dell'evoluzione dell'ecosistema, promuovere e regolamentare la ricerca scientifica e la fruizione didattica;
b) alle zone di interesse naturalistico-paesistico, destinate alla conservazione e promozione dei valori naturalistici esistenti;
c) alle zone di interesse paesistico con particolare riferimento al valore storico culturale ed all'elevato significato di archeologia industriale;
d) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a norma dell'articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia