Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 84
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. n. 86/1983.
2. Fino all'approvazione del piano per il parco continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. VII/601 del 28 luglio 2000 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Valle del Lambro 'art. 19, comma 2, l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni'), rettificata con deliberazione della Giunta regionale n. VII/6757 del 9 novembre 2001 (Rettifica della deliberazione n. 7/601 del 28 luglio 2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale della Valle del Lambro), in quanto non contrastanti con le disposizioni dell'articolo 83.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia