Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 89 quater
(Disposizioni relative all’ulteriore ampliamento dei confini del parco nei comuni di Casciago e Luvinate)(62)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco regionale Campo dei Fiori nei comuni di Casciago e Luvinate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall’ente gestore del parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi). Ampliamento dei confini del parco regionale Campo dei Fiori e del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, subentro del comune di Castelgerundo nella composizione dell’ente gestore del parco regionale dell’Adda Sud a seguito della fusione dei comuni di Cavacurta e Camairago e subentro del comune di Piadena Drizzona nella composizione dell’ente gestore del parco regionale Oglio Sud a seguito della fusione dei comuni di Piadena e Drizzona”.
2. Nelle aree oggetto di ampliamento del parco di cui al comma 1 si applica quanto previsto all’articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia