Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 100 bis
(Ulteriori disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)(67)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento del Parco regionale del Mincio ai sensi della legge regionale recante “Ampliamento dei confini del Parco regionale del Mincio a seguito dell’integrazione delle riserve naturali ‘Garzaia di Pomponesco’, ‘Palude di Ostiglia’, ‘Isola Boscone’, ‘Complesso morenico Castellaro Lagusello’ e del monumento naturale ‘Area umida di San Francesco’, in attuazione dell’articolo 3, comma 9, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)” si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettere da c) a e), della l.r. 28/2016.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
67. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 26 maggio 2022, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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