Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 102 bis
1. Nelle aree in ampliamento del Parco regionale del Serio nei comuni di Covo, Pedrengo e Seriate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall’ente gestore del Parco entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio, ai sensi dell’articolo 206 bis, comma 1, della l.r. 16/2007, nei comuni di Pedrengo e Seriate per l’aggregazione del relativo territorio già parte del Parco locale di interesse sovracomunale del Serio Nord, in applicazione degli articoli 5, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 28/2016, e nel comune di Covo ai sensi della l.r. 86/1983 e dell’articolo 11, comma 1, della l.r. 28/2016. Modifiche e integrazioni alla l.r. 16/2007” e si applica quanto previsto dall’articolo 206 bis, commi 2, 3 e 5.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia