Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 125
(Comitato scientifico)
1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 122, primo comma, lett. b), è nominato dall'assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro forestali ed economiche, tra cui almeno un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo, un forestale ed un esperto di pianificazione territoriale paesistica.
2. Al comitato scientifico compete:
3. Qualora l'assemblea del consorzio non provveda alla nomina del comitato entro i termini di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia