Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 130
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio costituito dalle comunità montane Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina di Morbegno e dalla provincia di Sondrio.
2. Il consorzio è costituito ai sensi dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 con le modalità previste dall'articolo 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'.
4. La quota di partecipazione della provincia al consorzio è pari ad un terzo; la quota di partecipazione di ciascuna comunità montana è pari a due noni.
5. Il consorzio, per l'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata, nonché per l'attuazione del piano territoriale di coordinamento, si avvale delle comunità montane, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dallo statuto consortile e dal piano territoriale di coordinamento del parco.
6. In particolare, per la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco di cui all'articolo 17 della l.r. 86/1983, il consorzio opera mediante delega alle comunità montane e, in subordine, ai comuni, sulla base di apposite convenzioni.
7. Il piano territoriale di coordinamento del parco indica le attività e gli interventi da delegare ai sensi del comma 6, nonché le attività e gli interventi di carattere sovralocale, riservati al consorzio, al quale competono comunque poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del parco ai sensi della presente legge.
8. Le comunità montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco. A tal fine il consorzio può costituire strutture decentrate destinate ad operare specificatamente nel territorio delle singole comunità montane e può inoltre avvalersi degli uffici delle comunità montane, d'intesa con le stesse.
9. Le funzioni di cui alle lett. a), b) e d) dell'articolo 21, primo comma, della l.r. 86/1983 sono comunque svolte direttamente dal consorzio e non possono essere oggetto di delega.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia