Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 132
(Statuto del consorzio e regolamento organico)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea, delle associazioni culturali, ambientaliste di cui almeno tre, tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 13, comma primo, della legge 8 luglio 1986, n. 349, naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole; a tale scopo deve essere prevista la costituzione di un apposito comitato consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere obbligatorio al consorzio sui principali provvedimenti che riguardino la pianificazione territoriale e la programmazione economico-finanziaria del parco, secondo le modalità fissate nello statuto.
2. Lo statuto del consorzio deve definire, inoltre, l'ordinamento degli uffici del parco ed il coordinamento con gli uffici delle comunità montane e gli uffici del corpo forestale dello Stato, prevedendo, in particolare:
a) l'istituzione e l'organizzazione di uffici periferici del consorzio, dislocati presso le comunità montane;
b) le modalità di avvalimento degli uffici delle comunità montane per l'esercizio di funzioni amministrative riservate al consorzio;
c) le modalità di svolgimento delle attività delegate alle comunità montane ed in particolare le modalità di impiego e di coordinamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria organizzato dalle comunità montane, secondo quanto stabilito dall'articolo 137;
d) le forme di collaborazione con il corpo forestale dello Stato per l'attività di vigilanza nel parco, e per l'esercizio di funzioni tecnico-consultive, ivi compresa l'istituzione, previe le necessarie intese, di specifiche strutture destinate ad operare nel parco e dislocate sul territorio di ciascuna comunità montana, ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della l.r. 86/1983.
3. Per l'attuazione del decentramento di cui al comma 8 dell'articolo 130, il consorzio determina, nel proprio regolamento organico, gli uffici periferici dislocati presso le comunità montane ed i relativi funzionari responsabili.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia