Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 135
(Comitato scientifico)
1. Il comitato scientifico di cui all'articolo 132, primo comma, lett. b), è nominato dall'assemblea consortile entro sei mesi dal proprio insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche paesaggistiche, agro forestali, economiche e territoriali tra cui almeno un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo e un forestale.
2. Al comitato scientifico compete:
a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio del parco;
b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
c) coadiuvare il direttore negli indirizzi di gestione del parco;
d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio direttivo e all'assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.
3. Qualora l'assemblea del consorzio non provveda alla nomina del comitato entro i termini in cui al precedente primo comma, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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