Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 140
2. Le integrazioni e le modifiche allo statuto della comunità montana, necessarie a definire gli aspetti gestionali e regolamentari del parco, sono adottate e approvate con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane); relativamente agli aspetti riguardanti il parco, la Giunta regionale verifica la compatibilità di tali integrazioni con quanto previsto dalla normativa regionale per i parchi naturali e trasmette le proprie osservazioni al Consiglio regionale.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia