Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 143
(Il piano territoriale)
1. Il piano territoriale di coordinamento definisce:
b) lo studio del territorio per la tutela del paesaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei beni paesaggistici;
c) i criteri di compatibilità fra attività umane e conservazione dell'ambiente, a seconda delle condizioni di interrelazione fra differenti sistemi, delle aree ad essi eventualmente relative, delle destinazioni indicate per le aree medesime;
d) la definizione e la descrizione delle attività promosse, incentivate, vietate e sottoposte a controllo nelle diverse zone del parco;
f) le modalità progressive di cessazione delle attività non più compatibili con l'assetto del parco;
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia