Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 169
(Gestione degli interventi di interesse sovracomunale)
1. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione, gestione e regolamentari del parco e ferme restando le competenze comunali e della Città metropolitana di Milano, l'ente gestore, d'intesa e con l'eventuale concorso dei comuni interessati, può provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione di interventi di interesse sovracomunale per il conseguimento delle finalità del parco, nei seguenti settori(86):
a) recupero dei centri storici e nuclei urbani di antica formazione, edilizia rurale;
b) acquisizione di aree e beni;
c) interventi e opere di carattere culturale, educativo ricreativo e turistico-sportivo, quali sentieri e piste per pedoni, ciclisti e cavalieri, parcheggi e punti di sosta diffusi, impianti balneari e sportivi, orti ricreativi, centri parco per l'informazione e l'educazione ambientale;
d) interventi relativi al verde urbano, secondo gli standard previsti dall'articolo 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
e) interventi di bonifica e recupero ambientale e paesistico relativi ad aree adiacenti ai corsi d'acqua, a cave e discariche, nonché ad altre aree degradate con particolare riferimento a quelle ai margini di zone urbane;
f) interventi di riequipaggiamento della campagna agricola mediante alberature, siepi, macchie di campo, piccole zone umide;
g) altri interventi ed iniziative finalizzati alla qualificazione dell'ambiente, alla fruizione del parco, all'informazione e all'educazione ambientale.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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