Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 172
(Piano di settore agricolo)
1. L'ente gestore del parco approva il piano di settore agricolo ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 86/1983.(89)
2. Il piano di settore agricolo, tenuto conto delle disposizioni statali e comunitarie in materia, individua criteri operativi e tecniche agronomiche per ottenere:
a) produzioni zootecniche, cerealicole, ortofrutticole, di alta qualità al fine di competere sul mercato e avere redditi equi per i produttori agricoli;
b) la protezione dall'inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee, la conservazione della fertilità naturale nei terreni;
c) la conservazione della fauna e della flora e degli ecosistemi tipici dell'area del parco;
d) il mantenimento ed il ripristino del paesaggio agrario al fine di preservare le strutture ecologiche e gli aspetti estetici della tradizione rurale;
e) lo sviluppo di attività connesse con l'agricoltura quali l'agriturismo, la fruizione del verde, l'attività ricreativa;
f) lo sviluppo di attività di agricoltura biologica e biodinamica.
3. Il piano di settore agricolo analizza, altresì, i vincoli di ordine paesaggistico, cui è sottoposta l'attività agricola e ne valuta gli eventuali riflessi economici negativi, al fine di stabilire i criteri per la quantificazione dei relativi indennizzi agli operatori agricoli.
4. Il piano di settore agricolo è predisposto previa realizzazione del censimento in tutta l'area del parco per conoscere:
a) l'estensione delle terre coltivate, le colture e le rotazioni praticate, le unità poderali esistenti con relativa superficie;
b) la quantità e la qualità di concimi, diserbanti e antiparassitari impiegati nel processo agricolo da ogni unità produttiva;
c) il numero degli allevamenti, suddiviso per categoria con la superficie di terreno a disposizione per valutare se il carico di bestiame è sopportato dal territorio;
d) il parco macchine esistente sotto il profilo del numero e della potenza;
e) il numero e la localizzazione delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli nonché la provenienza dei prodotti base trasformati;
f) il numero delle imprese operanti per conto terzi presenti nell'area del parco;
g) lo stato delle acque superficiali e del terreno sotto il profilo della sua fertilità;
h) la quantità, la tipologia, lo stato di conservazione delle infrastrutture esistenti, comprese le opere di bonifica e irrigazione;
i) la consistenza del patrimonio edilizio rurale e altri elementi paesaggistici rilevanti;
j) la consistenza dei pioppeti, nonché le macchie di bosco esistenti nell'area.
6. Ai fini della valorizzazione delle pratiche agricole compatibili con l'ambiente, la Regione, in sede di concessione di incentivi all'agricoltura, tiene conto del carattere sensibile e vulnerabile dal punto di vista ambientale dell'area del parco, nonché delle indicazioni del piano di settore di cui al presente articolo.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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