Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 193
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale del Bosco delle Querce, istituito, ai sensi dell'articolo 23 della legge 394/1991 e dell'articolo 1, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983, dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 21 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Querce), si propone le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, flogistiche e vegetazionali dell'area;
b) monitorare l'ecosistema ricostruito, con particolare attenzione alla zona naturalistica;
c) promuovere il monitoraggio di dati ambientali con valutazione nel tempo degli effetti sulla salute pubblica;
d) svolgere attività di informazione ed educazione;
e) favorire ed incentivare una fruizione pubblica eco-compatibile dell'area, mirata principalmente a riavvicinare la popolazione locale alla zona;
f) creare una zona che possa diventare parte importante per un corridoio ecologico tra le aree protette esistenti nelle vicinanze;
g) valorizzare le finalità, gli obiettivi e l'importanza della stazione sperimentale costituita;
h) valorizzare l'origine storico-ambientale dell'area a seguito della bonifica effettuata dopo la fuoriuscita della nube tossica di diossina.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:5.000, denominata 'Parco naturale Bosco delle Querce', costituita da un foglio e allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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