Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 200
(Finalità del parco)
1. Il parco regionale del Monte Netto persegue le seguenti finalità:
a) la tutela della biodiversità, degli elementi naturalistici di pregio e dell'equilibrio ambientale complessivo del territorio, consolidando la funzione ecologica del Monte Netto in rapporto al sistema ambientale della pianura bresciana e al sistema insediativo di Brescia;
b) la salvaguardia delle strutture morfologiche e delle peculiarità geomorfologiche;
c) la salvaguardia e la valorizzazione delle rilevanze paesistico-culturali del territorio, delle testimonianze storiche dell'antropizzazione, dei manufatti e dei sistemi insediativi rurali;
d) la promozione dell'attività agricola e vitivinicola di qualità legata ad un uso sostenibile e compatibile delle risorse naturali, dei valori e dei caratteri estetici del paesaggio;
e) la promozione dell'attività agricola produttiva quale elemento di valorizzazione e qualificazione strategica del territorio, privilegiando le attività di minore impatto ambientale e paesistico;
f) l'incentivazione di attività culturali, educative e ricreative collegate alla fruizione paesistica e ambientale.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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