Legge Regionale
16 luglio 2007
, n. 16
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)
(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16
Art. 206
(Norme finali)
1. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni di cui all'ar t. 205, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse, permangono e restano validi. Tali leggi continuano inoltre ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora in corso.
2. Restano ferme, efficaci e valide le delimitazioni territoriali dei parchi individuate nelle planimetrie allegate alle leggi istitutive e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti.
3. La planimetria contenente la delimitazione territoriale vigente di ciascun parco sarà pubblicata, a fini notiziali, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
4. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per i parchi sono regolati dalla l.r. 86/1983 e dalle altre disposizioni in materia.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia