Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 206 bis
(Modifiche dei confini dei parchi. Norme di salvaguardia)(154)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della l.r. 86/1983, le modifiche dei confini dei parchi regionali e naturali sono approvate con legge regionale, ai sensi degli articoli 16 bis e 16 ter della l.r. 86/1983.
2. La gestione delle aree oggetto di ampliamento, di cui al comma 1, è affidata all'ente gestore del parco i cui confini risultano ampliati.
3. Nelle aree oggetto di ampliamento dei confini del parco regionale approvato con o anche dopo l’entrata in vigore della legge recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale della Valle del Lambro. Norme di salvaguardia nelle aree oggetto di ampliamento dei confini dei parchi regionali e naturali”, fatte salve le previsioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, si applicano le norme di salvaguardia di cui al com ma 5, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale di coordinamento e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di modifica dei confini del parco.
4. Nelle aree oggetto di ampliamento dei confini del parco naturale approvato dopo l’entrata in vigore della legge recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Ampliamento dei confini del parco regionale della Valle del Lambro. Norme di salvaguardia nelle aree oggetto di ampliamento dei confini dei parchi regionali e naturali” si applicano le norme di salvaguardia e i divieti previsti dalla legge istitutiva.
5. All’esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato come definito dal piano delle regole, nelle aree costituenti l’ampliamento del parco, non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove cave o miniere e la realizzazione di nuove discariche di rifiuti;
b) la realizzazione di depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e le forme autorizzate di raccolta;
c) il livellamento dei terrazzi e dei declivi;
d) la realizzazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, al consumo umano o al mantenimento di un corretto assetto idraulico;
e) la trasformazione dei boschi, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di interventi funzionali all’arricchimento della biodiversità o di opere di viabilità agro-silvo-pastorale, di allacciamenti tecnologici, alla realizzazione di opere pubbliche e di collegamento viario a edifici esistenti o per la costruzione degli edifici strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli;
f) la costruzione di nuovi edifici ad eccezione, nelle aree destinate all’agricoltura dal documento di piano, di quelli strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, della l.r. 12/2005.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
154. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 20 gennaio 2014, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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