Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 7 ter
(Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie non comunali)(23)(24)
1. La Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell’infanzia paritarie non comunali, ne sostiene l’attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.(25)
2. Il contributo di cui al comma 1è erogato con decreto dirigenziale sulla base di dati acquisiti dall’Ufficio scolastico regionale.(26)
NOTE:
23. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6. Torna al richiamo nota
24. La rubrica è stata modificata dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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