Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 8 bis
(Riconoscimento del merito e mobilità internazionale)(30)
1. La Regione riconosce il merito degli studenti che hanno conseguito risultati eccellenti negli ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e formazione, sostenendo l’acquisto di materiale didattico e tecnologico e la realizzazione di esperienze di apprendimento o l’iscrizione a percorsi di studio in Italia e all’estero.
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente le risorse e i criteri di assegnazione.
3. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce annualmente le risorse e i criteri per promuovere e sostenere progetti di mobilità internazionale destinati agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione.
NOTE:
30. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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