Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 10
(Sistema di certificazione)
1. In coerenza con gli standard definiti a livello nazionale ed europeo con riferimento in particolare all’Atlante del lavoro e delle qualificazioni e ai Repertori già riconosciuti in ambito europeo, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché dei percorsi di formazione continua, permanente e di specializzazione e la certificazione in ambito non formale e informale fanno riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), nonché al vigente Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF.(36)
2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:
a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.
3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:(37)
a) certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione di II livello EQF;
b) qualifica di istruzione e formazione professionale di III livello EQF;
c) diploma professionale di istruzione e formazione professionale di IV livello EQF;
d) certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF;
e) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante, nonché certificazioni in ambito non formale e informale;
e bis) attestazione formale, rilasciata da soggetti accreditati nel rispetto delle raccomandazioni dell’Unione europea in materia di microcredenziali per l’apprendimento permanente e l’occupabilità, che certifica a livello europeo il conseguimento di specifici risultati di apprendimento, comprensivi di conoscenze, abilità e comportamenti, acquisiti attraverso percorsi formativi brevi, modulari e strutturati, coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro.(38)
4. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e l'esercizio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o amministrative di riferimento.
5. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità europea.
6. Al fine di contribuire al riconoscimento nazionale delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali concorre alla definizione degli standard nazionali del sistema formativo ed individua equivalenze tra i diversi percorsi formativi.(39)
7. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.
8. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali può essere richiesta da chiunque agli operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006.
9. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge.
10. Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30), utilizzabile dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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