Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 20
(Flessibilità del sistema di istruzione e formazione professionale)
1. Il sistema di istruzione e formazione professionale favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e scolastiche.
2. L'offerta formativa comprende percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.
3. I percorsi di cui al comma 2 sono rivolti anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendistato.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, fermo restando l'assolvimento del diritto-dovere di cui all'articolo 14, possono essere sostenuti anche da candidati privatisti.
5. Le istituzioni formative assicurano il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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