Legge Regionale
6 agosto 2007
, n. 19
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19
Art. 26
(Modalità e criteri per l'accreditamento)
1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti per l'accreditamento, gli indicatori e le modalità di misurazione, in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione, con particolare riferimento a:
2. Per l'iscrizione alla sezione A dell'albo i richiedenti devono assicurare altresì:
3. Con la deliberazione di cui al comma 1è assegnato agli operatori già accreditati in base alla deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2004, n. VII/19867 (Criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento - III fase) un congruo termine di adeguamento ai nuovi requisiti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia