Legge Regionale
6 agosto 2007
, n. 19
Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia
(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19
Art. 27 bis
1. Allo scopo di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi per l’istruzione e la formazione, la Giunta regionale, anche previo accordo di collaborazione con enti nazionali e internazionali di valutazione, sentita la competente commissione consiliare, promuove il modello di rating delle istituzioni formative e degli enti accreditati, quale strumento di miglioramento continuo e di orientamento verso standard di qualità elevati nell’erogazione degli interventi a favore della persona.
2. L’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 28 tiene conto anche dei risultati occupazionali raggiunti dalle istituzioni formative in relazione agli studenti qualificati e diplomati nell’anno formativo precedente.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia