Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 27 bis
(Sistema di rating)(55)
1. Allo scopo di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi per l’istruzione e la formazione, la Giunta regionale, anche previo accordo di collaborazione con enti nazionali e internazionali di valutazione, sentita la competente commissione consiliare, promuove il modello di rating delle istituzioni formative e degli enti accreditati, quale strumento di miglioramento continuo e di orientamento verso standard di qualità elevati nell’erogazione degli interventi a favore della persona.
2. L’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 28 tiene conto anche dei risultati occupazionali raggiunti dalle istituzioni formative in relazione agli studenti qualificati e diplomati nell’anno formativo precedente.
3. Al sistema di rating partecipano anche le istituzioni scolastiche che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale nel rispetto della regolamentazione nazionale.
NOTE:
55. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. q) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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