Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 29
(Ricerca, innovazione e qualificazione del personale)
1. La Regione incentiva la diffusione delle innovazioni per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e la promozione di nuove imprese, attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata e favorendo la stipula di convenzioni e collaborazioni con le università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le camere di commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di imprese.
2. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema di istruzione e formazione. La Regione valorizza altresì il ruolo delle università e delle associazioni professionali in relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione e aggiornamento dei docenti e dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.
3. La Regione promuove le attività di qualificazione del personale dell'istruzione e formazione professionale e, nel rispetto delle competenze dello Stato, le attività di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.
4. La Regione promuove e valorizza altresì progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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