Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 30
(Disposizioni transitorie)
1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 la Regione attribuisce le risorse per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai soggetti accreditati secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. I centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora dotati di personalità giuridica e autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria continuano ad operare sino all'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, che deve avvenire entro il termine dell’anno formativo 2009/2010, e comunque entro il 30 giugno 2010.(60)
4. Gli attestati rilasciati in base alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) restano efficaci e utilizzabili anche come crediti formativi.
5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge che definiscono specifici percorsi formativi, anche finalizzati al conseguimento di patenti, licenze, abilitazioni per l'esercizio di attività professionali, con riferimento altresì alla composizione e alla nomina delle commissioni d'esame.
6. Le obbligazioni contrattuali assunte in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), e dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio. Norme di attuazione), nonché dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 54 della l.r. 95/1980 conservano la loro efficacia sino al termine dell'anno scolastico e formativo 2007- 2008.
7. Le province continuano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 4, comma 118, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), in materia di istruzione e formazione professionale, fino all'adozione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7, comma 1, nonché delle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui all'articolo 22, comma 4.
7 bis. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 7 bis restano efficaci i provvedimenti relativi a interventi in materia di edilizia scolastica adottati ai sensi della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell’edilizia scolastica), della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) e dei commi da 107 a 107-sexies dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).(62)
7 ter. Fino alla pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 7 ter restano efficaci i provvedimenti relativi al sostegno al funzionamento delle scuole dell’infanzia autonome adottati ai sensi della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome).(63)
7 quater. Le attività di rilevanza regionale previste dall’articolo 5, comma 1, lettera e), già finanziate al momento dell’abrogazione di cui all’articolo 32, comma 2 quater, proseguono fino al loro esaurimento.(64)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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