Legge Regionale 15 ottobre 2007 , n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25

Art. 5(7)
(Programmazione per l’attuazione degli interventi di sviluppo dei territori montani)
1. Gli strumenti della programmazione regionale, di cui agli articoli 5, 9 e 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), individuano, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 36 e all’Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), gli obiettivi e gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.
2. Con una o più deliberazioni, la Giunta regionale definisce, in applicazione del comma 1, gli specifici strumenti attuativi per l’utilizzo del fondo regionale per la montagna, nonché, per ciascuno strumento, le modalità e i criteri per assegnare le relative risorse.
NOTE:
7. L'articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 30 giugno 2026, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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