Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 1

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1

Art. 9
(Convenzioni)
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro da almeno sei mesi possono stipulare convenzioni con la Regione e gli altri enti pubblici per lo svolgimento di:
a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
b) attività innovative e sperimentali;
c) attività integrative o di supporto a servizi pubblici.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 le convenzioni regolano:
a) la durata del rapporto di collaborazione;
b) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
c) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
d) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici; le coperture assicurative di cui al comma 6 dell'articolo 4;
e) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
f) le modalità di risoluzione del rapporto;
g) la verifica dei reciproci adempimenti.
3. La Regione e gli altri enti pubblici individuano le organizzazioni di volontariato con cui convenzionarsi per la realizzazione dei servizi previsti dal comma 1 del presente articolo, tra quelle:
a) le cui attività principali si realizzano nel settore per il quale si chiede l'intervento e che abbiano inoltre avviato esperienze concrete;
b) che hanno sotto varie forme sostenuto la formazione e l'aggiornamento dei volontari, con particolare riferimento all'area per la quale si chiede il convenzionamento.
4. Il rinnovo delle convenzioni avviene secondo le condizioni previste dall'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e dal presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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