Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 1

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1

Art. 16
(Registri provinciali e registro regionale delle associazioni)
1. Presso ogni provincia è istituito il registro provinciale delle associazioni operanti nel territorio provinciale. In tale registro è istituita una apposita sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 15 del presente testo unico.
2. È istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede un'apposita sezione per le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 383/2000; nel registro possono iscriversi:
a) le associazioni di carattere regionale;
b) le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede operativa nel territorio della Regione. Nella sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 15 del presente testo unico.
3. L'iscrizione nel registro regionale di cui al comma 2 delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione nel registro nazionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 383/2000.
4. I registri provinciali e regionale indicano l'ambito o gli ambiti in cui si esplica l'attività delle associazioni, anche in collegamento con le altre associazioni nazionali e internazionali.
4 bis. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionale alla data del 28 febbraio 2006 conservano l’iscrizione nei registri medesimi. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionale e nel registro di cui all’articolo 36, comma 2, prima dell’istituzione dell’apposita sezione delle associazioni di promozione sociale se in possesso, alla data del 28 febbraio 2006, dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, sono considerate associazioni di promozione sociale a norma dell’articolo 2, comma 1, della stessa legge.(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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