Legge Regionale
14 febbraio 2008
, n. 1
Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso
(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1
Art. 19
(Interventi per la promozione dell'associazionismo)
1. La Regione persegue le finalità previste dal presente capo sia sostenendo le iniziative degli enti locali, sia direttamente attraverso:
2. La Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni tra le associazioni, singole o associate e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità sociale e collettiva.
2 bis. La Regione promuove la stipulazione di convenzioni, nel rispetto delle normative vigenti, al fine di consentire agli enti del Terzo Settore, qualora presenti sul territorio e iscritti ai RUNTS nonché con comprovata esperienza nell’accompagnamento e nella tutela dei minori, di operare, in raccordo con i servizi sociali di riferimento, all’interno delle strutture sanitarie a favore dei bambini non riconosciuti alla nascita e lasciati in ospedale, dei bambini abbandonati in ospedale, nonché dei minori allontanati dalla famiglia di origine per intervento dell’Autorità giudiziaria. Le direzioni sanitarie garantiscono l’accesso alle strutture affinché anche nei luoghi di cura sanitaria sia assicurata la presenza di chi accoglie, ascolta e accompagna i più piccoli in stato di solitudine e fragilità.(3)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia