Legge Regionale
14 febbraio 2008
, n. 1
Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso
(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1
Art. 33
(Concessione ed erogazione dei contributi)
1. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, verificata la conformità dei programmi alle finalità del presente testo unico, nonché la congruità dei costi previsti, delibera annualmente il piano di riparto dei contributi determinando criteri, priorità e modalità di assegnazione.
2. Qualora l'opera di ristrutturazione preveda la creazione di adeguate sale da destinare allo svolgimento di attività pubbliche quali conferenze, dibattiti, mostre ed altre iniziative promosse da organizzazioni culturali, sociali, sindacali e politiche, il contributo viene assegnato prioritariamente per la ristrutturazione di immobili, o porzioni di essi, concessi in utilizzo sulla base di convenzioni pluriennali ai comuni in cui gli stessi sono ubicati.
4. L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al comma 2 ed alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31, avviene con le seguenti modalità:
a) il 50% alla presentazione di copia del progetto approvato dalla competente commissione comunale edilizia e di copia dell'avvenuta stipula del contratto di esecuzione dei lavori da parte delle società di mutuo soccorso o di una dichiarazione equivalente nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia