Legge Regionale
14 febbraio 2008
, n. 1
Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso
(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1
Art. 39
(Programma speciale)
1. Nell'ambito delle linee generali delle rispettive attività promozionali, gli enti beneficiari di cui all'articolo 37 operano, in particolare, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali della cecità, del sordomutismo e dell'invalidità civile, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di invalidità;
c) promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l'istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della regione;
d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;
e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e fisici e delle (11) famiglie dei caduti e dispersi in guerra.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia