Legge Regionale 26 maggio 2008 , n. 15

Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale(1)

(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;15

Art. 2
(Intese generali e preventive)
1. Per procedere alla realizzazione delle opere oggetto dell'intesa generale quadro richiamata all'articolo 1, il Presidente della Giunta regionale inoltra al Governo e alle altre regioni eventualmente interessate proposte di intesa generale e preventiva aventi ad oggetto le modalità e i termini di realizzazione di una o più opere.
2. Acquisita l'intesa generale e preventiva di cui al comma 1, trovano applicazione le norme contenute nel presente titolo.
NOTE:
1. Vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 125/2010. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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