Legge Regionale
26 maggio 2008
, n. 15
Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale(1)
(BURL n. 22, 1° suppl. ord. del 30 Maggio 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-05-26;15
Art. 10
(Concessioni)
1. Le concessioni per le infrastrutture ricomprese tra le opere di cui all'articolo 1, da affidarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero le modifiche alle convenzioni di concessione già affidate relative alle medesime infrastrutture autostradali sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale se non diversamente previsto dalle intese stipulate ai sensi della presente legge. Le convenzioni di concessione relative ad autostrade sono predisposte ovvero adeguate nel rispetto dell'articolo 2, comma 83, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.(6)
2. E' facoltà del concedente introdurre, nell'ambito della definizione del piano economico finanziario relativo alle infrastrutture di cui all'articolo 1:
a) limiti massimi di rischio per il concessionario, superati i quali si può procedere al riequilibrio economico finanziario della concessione;
3. Le concessioni delle infrastrutture di cui all’ articolo 1, previo parere obbligatorio e vincolante dei comuni territorialmente interessati, possono riguardare anche interventi di carattere insediativo e territoriale, definiti e attuati nell’ambito dell’accordo di programma di cui all’articolo 9, al servizio degli utenti delle infrastrutture medesime ovvero a servizio delle funzioni e delle attività del territorio, i cui margini operativi di gestione possono contribuire all’abbattimento del costo dell’esposizione finanziaria dell’iniziativa complessiva. Nel caso in cui tali interventi comportino l’estensione dell’area oggetto della concessione, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente, deve essere prevista a carico della società concessionaria e in accordo con gli enti interessati, la realizzazione di adeguate opere e misure di mitigazione e compensazione dell’impatto ambientale, territoriale e sociale.(7)
4. Per le opere di cui all'articolo 1, il soggetto concedente e aggiudicatore effettua le pubblicazioni previste dall'articolo 175 del d.lgs. 163/2006, ove non già effettuate all'entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia