Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 13 bis
(Salvaguardia degli equilibri di bilancio)(19)
1. I bilanci ed i rendiconti delle comunità montane rispettano gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. I bilanci sono approvati in pareggio.
2. Durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, gli equilibri di cui al comma 1 sono garantiti secondo le vigenti disposizioni contabili.
3. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'assemblea della comunità montana, con propria deliberazione, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.
4. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell’esercizio in corso, la deliberazione di cui al comma 3 prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell’organo di revisione.
5. Ai fini del comma 4, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.
6. Il piano di rientro è presentato ai competenti uffici della Giunta regionale entro trenta giorni dall’approvazione della deliberazione di cui ai commi 3 e 4. Per la durata prevista dal piano di rientro, è inoltre presentata una relazione trimestrale sul suo stato di attuazione, corredata dal parere dell’organo di revisione.
7. In caso di mancata adozione da parte dell’ente dei provvedimenti di riequilibrio o in caso di mancato conseguimento di quanto previsto dal piano di rientro, si applica l’articolo 15, comma 3.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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