Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 15
(Rapporti con la Regione)
1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, a fini di coordinamento finanziario esercita attività di monitoraggio sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi, anche per l’applicazione di quanto previsto ai commi da 3 a 5. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione annualmente, entro il 30 giugno, una relazione integrata del bilancio e del conto consuntivo, che dia conto delle attività svolte, dei servizi erogati e dello stato finanziario dell’esercizio. Lo schema di relazione annuale è adottato dalla Giunta regionale secondo i principi della semplificazione, trasparenza e qualità della rendicontazione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022”.(21)
3. Nel caso di omissione o ritardo nel compimento di atti obbligatori per legge, ovvero di gravi carenze nell'esercizio delle funzioni o nell'erogazione dei servizi, il Presidente della Giunta regionale invita la comunità montana ad adempiere ovvero a porre in essere le misure necessarie per ristabilire l'efficienza della funzione o del servizio, entro un congruo termine comunque non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni; decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un commissario che provvede in luogo dell'ente. Le spese relative all'attività del commissario sono a carico del bilancio della comunità montana.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, e previa diffida nei casi di cui alle lettere a), e c), nomina un commissario per la temporanea gestione dell'ente:
a) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi nei seguenti casi:
1) persistente mancato raggiungimento nelle sedute dell'assemblea del numero di componenti necessario per la validità della seduta;
2) l'assemblea non provveda ad eleggere il presidente e la giunta esecutiva nel termine previsto dallo statuto, ovvero, in sede di costituzione della comunità montana, dal decreto presidenziale di cui all'articolo 3;
b) in caso di gravi violazioni di legge;
c) in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio dell'ente.
5. Con il decreto di commissariamento di cui al comma 4è disposto lo scioglimento dell'assemblea e sono stabiliti i poteri del commissario. Lo scioglimento dell'assemblea comporta la decadenza della giunta esecutiva, compreso il presidente. Al commissario competono gli adempimenti per la ricostituzione degli organi ordinari, entro sei mesi dalla sua nomina.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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