Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 17
(Libertà di adesione)
1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi, i comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 16, all'interno degli ambiti di cui al comma 2, in base all'adeguatezza territoriale della funzione e del servizio, anche aderendo a più forme associative.
2. Ambito territoriale di riferimento è la zona omogenea per i comuni della comunità montana e, al fine della concessione dei contributi di cui all'articolo 20, di norma il territorio dell’insieme dei comuni afferenti a ciascuna azienda sociosanitaria territoriale, secondo l’allegato 1 della l.r. 33/2009 per gli altri comuni, salva la possibilità di deroga motivata da parte dei comuni interessati.(23)
3. Ai fini della deroga prevista dal comma 2, il regolamento di cui all'articolo 20 specifica le situazioni territoriali e individua le condizioni funzionali che possono rendere l'ambito inidoneo a garantire l'efficace, efficiente ed economica gestione di servizi e funzioni in forma associata.(24)
4. Per ogni funzione o servizio, il comune può partecipare ad una sola forma associativa.
5. Ogni comune può aderire ad una sola unione di comuni, disciplinata ai sensi dell'articolo 18.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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