Legge Regionale
27 giugno 2008
, n. 19
Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali
(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19
Art. 19
(Destinatari dei contributi)
1. La Regione incentiva lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, destinando contributi specifici e fornendo supporto tecnico, anche con attività di formazione e accompagnamento, prioritariamente a favore di:
a bis) unioni di comuni diverse da quelle di cui alla lettera a) e comunità montane, limitatamente ai contributi di cui all’articolo 20 ter.(31)
1 ter. Per il coordinamento delle attività di formazione e accompagnamento la Regione si avvale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, di Eupolis Lombardia.(34)
2. La Regione può disporre contributi a favore di forme associative intercomunali, diverse da quelle di cui al comma 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce condizioni e requisiti per l'accesso ai contributi, nonché le modalità di erogazione e di determinazione delle priorità di finanziamento, nell'ambito della disponibilità delle risorse allocate alla missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” - programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” - Titolo 1 del bilancio regionale.(35)
NOTE:
35. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia