Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(BURL n. 27, 1 suppl. ord. del 30 Giugno 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-06-27;19

Art. 19
(Destinatari dei contributi)
1. La Regione incentiva lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, destinando contributi specifici e fornendo supporto tecnico, anche con attività di formazione e accompagnamento, prioritariamente a favore di:
a) unioni di comuni lombarde;
a bis) unioni di comuni diverse da quelle di cui alla lettera a) e comunità montane, limitatamente ai contributi di cui all’articolo 20 ter.(31)
b) (32)
1 bis. (33)
1 ter. Per il coordinamento delle attività di formazione e accompagnamento la Regione si avvale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, di Eupolis Lombardia.(34)
2. La Regione può disporre contributi a favore di forme associative intercomunali, diverse da quelle di cui al comma 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce condizioni e requisiti per l'accesso ai contributi, nonché le modalità di erogazione e di determinazione delle priorità di finanziamento, nell'ambito della disponibilità delle risorse allocate alla missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” - programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” - Titolo 1 del bilancio regionale.(35)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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